Con la risoluzione 88/E del 25 Agosto 2010, l’Agenzia delle Entrate, interpellata dal GSE, ha avuto modo di chiarire se sia soggetta ad Iva la operazione relativa alla erogazione della tariffa onnicomprensiva ai soggetti ammessi secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 145, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244.
La Tariffa onnicomprensiva, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, è costituita da una quota incentivante e da un corrispettivo per la vendita di energia; in sostanza, si legge nel parere, “il produttore che beneficia della tariffa onnicomprensiva non ha il diritto di vendere l’energia prodotta, quindi rinuncia a qualsiasi ulteriore corrispettivo economico”.
Secondo l’Agenzia, per quanto si componga di due quote, la richiesta effettuata dal produttore di energia da fonte rinnovabile al GSE per ottenere, in alternativa ai certificati verdi, la tariffa onnicomprensiva, realizza un atto a titolo oneroso che implica la cessione dell’energia alla rete da parte del produttore ed il pagamento di uno specifico compenso da parte del GSE.
Questa interpretazione fa ricadere tale operazione tra quelle di “(…) cessione di beni (…) effettuate (…) nell’esercizio di arti e professioni…(…)”, come previsto dall’art. 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Conseguentemente, si può affermare che essendo la tariffa onnicomprensiva erogata in relazione alla cessione di un bene (energia), la stessa, se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale o agricola ai sensi degli artt. 2135 e 2195 c.c. ovvero attività di lavoro autonomo, è assoggettabile ad Iva.
La assoggettabilità ad Iva non riguarda, comunque, il caso in cui la tariffa onnicomprensiva venga corrisposta a soggetti titolari di impianti da fonte eolica o da altre fonti (esclusa la solare) posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente oppure di impianti di potenza fino ad 1 Mw.
La risoluzione può essere consultata sul sito dell’Agenzia dell’Entrate ( http://www.agenziaentrate.gov.it).

E’ stato pubblicato il 24 Agosto 2010 il D.M. 6.08.2010 riguardante la “incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”.
Confermate le novità contenute e già segnalate sul ns. blog durante l’esame della bozza di Decreto in Conferenza Unificata.
Tra queste, segnaliamo che l’obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica installata è stato fissato in 8.000 MW entro il 2020.
Tra le disposizioni più interessanti, e di sicuro successo in fase applicativa, quella che prevede un incremento del 5% della tariffa incentivante per gli impianti (diversi da quelli su edifici) ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del decreto quali industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definite dall’art. 240 del Codice dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006).
Inoltre, l’incremento del 5% è riconosciuto agli impianti ubicati su edifici operanti in scambio sul posto e realizzati da COMUNI con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento ISTAT prima dell’entrata in esercizio degli impianti e dei quali i Comuni siano soggetti responsabili.
PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI INERENTI IL CONTENUTO DEL DECRETO CONTO ENERGIA 2011, POTRETE CONTATTARE VIA MAIL L’AVV. PASQUALE SILVESTRO PRESSO LO STUDIO TONUCCI&PARTNERS DI PADOVA psilvestro@tonucci.it

Inserito da: Tonucci&Partners | agosto 16, 2010

Risoluzione anticipata delle Convenzioni Cip 6/92

Il Ministro ad interim dello Sviluppo Economico ha inviato alla Corte dei Conti – per la registrazione – il decreto che definisce i parametri per la quantificazione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), dei corrispettivi da erogare ai soggetti produttori che hanno manifestato l’intenzione di richiedere la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92.
Il decreto entrerà in vigore solo dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti a seguito della quale decorreranno i 30 giorni di tempo a disposizione degli operatori per la presentazione della domanda vincolante.

Inserito da: Tonucci&Partners | agosto 4, 2010

Conversione in legge del DL 105/2010

Segnaliamo 3 importantissime novità contenute nel ddl di conversione in legge del decreto-legge 105/2010 (cd. “sblocca-reti”) al quale stamane, dopo l’approvazione da parte della Camera, è stato dato il via libera definitivo dall’aula del Senato:

1) l’art. 1-quater prevede espressamente una sanatoria generale per tutti quegli operatori i quali, affidandosi a normative regionali più favorevoli nelle soglie rispetto a quella statale, hanno avviato la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da FER sulla base del regime di DIA; dispone la norma che “Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
2) l’ art. 1-sexies introduce una novità tesa a contrastare progetti puramente speculativi nel settore FER. Prevede, infatti la norma che “Al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all’autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l’avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opportune misure affinché l’istanza per l’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell’autorizzazione e di eventuali successivi subentranti”.
3) l’art. 1-octies, invece proroga i termini di accesso al Conto Energia 2010 per il fotovoltaico. Prevede infatti la norma che “Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011”.

E’ in questi giorni in corso di esame alla Camere la legge di conversione del DL 105/2010 recante “Misure urgenti in materia di energia”, pubblicato nella Gazz. Uff. 9 luglio 2010, n. 158.

Tra le diverse misure in discussione, segnaliamo due interventi a ns. avviso molto importanti:

1) si prevede che le tariffe incentivanti per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, erogate con il secondo Conto Energia, siano riconosciute ai soggetti:
i. che abbiano concluso l’installazione dell’impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010;
ii. che abbiano comunicato al gestore di rete e al GSE, entro il 31 dicembre 2010, la fine dei lavori;
iii. altra condizione fondamentale: l’impianto deve entrare in esercizio entro il 30 Giugno 2011.
La introduzione della norma di cui al p.iii) è di fondamentale importanza in quanto, come ben si ricorderà, in relazione secondo Conto Energia, quello cioè disciplinato dal DM 19 Febbraio 2007, in scadenza il 31 dicembre 2010, l’articolo 2-sexies della legge 41/2010, di conversione del “Decreto salva Alcoa”, prevedeva il riconoscimento delle tariffe incentivanti 2010 a chi avesse completato l’installazione dell’impianto entro il 31 dicembre 2010 e inviato la richiesta di connessione alla rete “entro l’ultima data utile” per realizzare la connessione entro il 31 dicembre 2010;

2) proposta l’introduzione di una norma – l’articolo 1-quinquies – che farebbe salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività (DIA) per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali recanti soglie di capacità di generazione superiori a quelle individuate dalla normativa statale.

Il Parlamento rumeno ha finalmente approvato (Legge n. 139/2010) le modifiche alla legge n. 220/2008 sui sistemi di promozione dell’efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Molta era l’attesa tra gli investitori del settore in Romania, anche italiani; nei prossimi giorni pubblicheremo un memo che darà conto delle modifiche complessive apportate.
Intanto, in relazione al numero di certificati verdi attribuiti a Mw per ogni singola fonte rinnovabile, si rappresentano le seguenti novità:
i. 3 certificati verdi per 1 Mw di energia prodotta da centrali idroelettriche nuove (cioè poste in funzione dopo il 1 gennaio 2004); 2 certificati verdi per 1 Mw di energia prodotta da centrali idroelettriche attivate precedentemente alla data di cui al p. i ma interessate da interventi di adeguamento tecnologico;
ii. 2 certificati verdi per 1 MW di energia prodotta da impianti eolici fino al 2017; dal 1 gennaio 2018, 1 certificato verde per 1 Mw;
iii. 3 certificati verdi per 1 Mw di energia prodotta da impianti di biogas, biomasse, energia geotermale;
iv. 6 certificati verdi per 1 Mw di energia prodotta da fonte solare.
Il valore dei certificati verdi nel periodo 2008-2025 deve inquadrarsi in un valore minimo di Euro 27 ed un massimo di Euro 55.

Alla fine del mese di giugno 2010, gli impianti fotovoltaici che hanno fatto richiesta di accesso agli incentivi del Conto Energia che fa riferimento al decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, sono circa 80.000 per una potenza globale di 1.200 MW.
Il GSE comunicherà nei prossimi giorni sul proprio sito internet la data ufficiale di raggiungimento dei 1.200 MW poiché stanno ancora pervenendo alla società le comunicazioni di entrata in esercizio degli impianti relative al mese di giugno.
Il Comunicato Stampa è consultabile al link di seguito indicato:
http://www.gse.it/media/ComunicatiStampa/Comunicati%20Stampa/comstampa_1200MW.pdf

Inserito da: Tonucci&Partners | luglio 9, 2010

Conto Energia 2011

Come annunciato nei giorni scorso sul ns. blog, nella giornata di ieri la discussione su quella che si pensa possa essere la Bozza finale di Conto Energia è arrivata in Conferenza Unificata. Le indiscrezioni confermano una riduzione degli incentivi rispetto a quelli attuali. Per gli impianti che entreranno in esercizio nel 2012 e nel 2013 le tariffe sarebbero ulteriormente decurtate del 6% all’anno.
Circa la potenza nominale di installazione fotovoltaica da raggiungere entro il 2020, la bozza di Decreto avrebbe individuato l’obiettivo di 8000 MW, con un tetto di potenza incentivabile a 3000 MW.
Resta, è questo è sicuramente un elemento di notevole interesse, l’applicazione di un incremento di incentivo premiale del 5% per gli impianti diversi da quelli realizzati sugli edifici, che si trovino in aree industriali, commerciali, cave esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati.

È entrata in vigore ieri 8 luglio la Direttiva 2010/31/CE sulle prestazioni energetiche degli edifici. Pubblicata sulla Gazzetta Europea del 18 giugno 2010, la nuova direttiva sostituirà, dal 1° febbraio 2012, la Direttiva 2002/91/CE.
La nuova direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici delineando un sistema di calcolo della prestazione energetica degli edifici comune a tutti gli Stati membri.
La direttiva dispone che i requisiti minimi della prestazione energetica dovranno essere fissati dai singoli Stati e dagli stessi aggiornati ogni cinque anni. Le nuove regole comunitarie di applicheranno agli edifici di nuova costruzione, esistenti e ristrutturati, e agli elementi dell’involucro edilizio e dei sistemi tecnici importanti per la prestazione energetica mentre “potranno” essere esclusi dall’applicazione delle stesse gli edifici tutelati; gli edifici adibiti al culto; i fabbricati temporanei, i siti industriali, le officine, gli edifici agricoli; gli edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi all’anno; i fabbricati indipendenti sotto i 50 m2.
La direttiva individua, quale obiettivo primario per tutti gli Stai membri, il raggiungimento entro il 31 dicembre 2020 della totale efficienza energetica degli edifici di nuova costruzione, definiti dalla norma comunitaria “edifici a energia quasi zero”. Per quanto concerne gli edifici pubblici la scadenza in questione è anticipata al 31 dicembre 2018.
Evidentemente, ogni Stato membro dovrà dotarsi di un Piano Nazionale sull’efficienza energetica degli edifici e predisporre, nell’ottica del perseguimento degli obiettivi comunitari, adeguati strumenti d’incentivazione e finanziamento.
Sul lato dell’attestazione energetica degli edifici, facciamo notare che:
- l’attestazione di efficienza energetica avrà durata massima 10 anni;
- non sarà obbligatoria attivarsi per una nuova attestazione ove sia già disponibile un certificato rilasciato sulla base della previgente direttiva 2002/91/CE.
Inoltre, il certificato di prestazione energetica dovrà essere mostrato, in caso di compravendita di un immobile (ma anche nell’ambito di una locazione) al potenziale acquirente e consegnato allo stesso prima della stipula del rogito.
A tal proposito, in caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o unità immobiliari aventi un certificato di prestazione energetica, l’indicatore di prestazione energetica dovrà essere riportato in tutti gli annunci commerciali mentre negli edifici pubblici, il certificato di prestazione energetica dovrà essere esposto al pubblico.

Inserito da: Tonucci&Partners | luglio 7, 2010

Ultimissime dalla Manovra Straordinaria sui certificati verdi

Il relatore alla manovra Antonio Azzollini ha presentato un emendamento che mantiene l’obbligo di ritiro in capo al Gse dei certificati verdi, ma prevede che l’ammontare dei diritti ad inquinare ritirati nel 2011 sia inferiore del 30% rispetto al 2010.
L’emendamento riscrive l’articolo 45 accogliendo in parte le numerose proteste pervenute dalle imprese che sentivano minacciate dalla cancellazione dell’obbligo di riacquisto.
Secondo quanto spiega la relazione tecnica, l’emendamento serve ad assicurare che il ritiro da parte del Gse dei certificati verdi, “a decorrere dal 2011, sia inferiore del 30% rispetto a quello relativo alle competenze dell’anno 2010, prevedendo che almeno l’80% di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso”.

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