Pubblicato da: Tonucci&Partners | maggio 10, 2012

COMMENTO ALLA BOZZA DI QUINTO CONTO ENERGIA

Pasquale Silvestro Tonucci & p
Avv. Pasquale Silvestro (Partner dello Studio Legale e Tributario  di Tonucci&Partners)
In queste ultime settimane il mondo imprenditoriale legato alle rinnovabili è concentrato a far fronte alla nuova ondata riformatrice che si cela dietro la bozza del quinto (e verrebbe da dire l’’ennesimo’) conto energia.
I ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo economico hanno individuato alcuni punti fermi della riforma che dovrebbe entrare in vigore una volta raggiunto il tetto dei 6 miliardi di costo indicativo cumulato annuo (secondo i tecnici ministeriali il 30 giugno 2012).
Quello che si teme è il taglio degli incentivi riportato nella bozza di decreto dove il tetto massimo di spesa è stato fissato a 500 milioni di euro l’anno e nel periodo compreso tra il primo luglio 2012 e il 31 dicembre 2014.
è inoltre prevista l’istituzione di un Registro, simile a quello oggi in vigore per gli impianti su tetto sopra 1 MW di potenza e quelli a terra oltre i 200 kW, per tutte le installazioni con potenza oltre i 12 kW (con la speranza di portare tale limite a 20 kW).
Al di là delle polemiche connesse alla identità del ‘ghost writer’, che avrebbe fatto circolare la bozza prima ancora che i ministeri competenti ne annunciassero l’adozione, viene in mente la scena di un film già scritto e vissuto dagli operatori dell’energy lo scorso anno quando, nelle more dell’approvazione del D.lgs. 28/2011, si decretava la fine del terzo conto energia annunciando l’approvazione del quarto conto energia.
Il tratto comune delle esperienze appena citate, a un anno di distanza, è dato dall’incertezza normativa, dal repentino cambiamento delle regole del gioco, dall’irrigidimento delle procedure amministrative in un settore che negli anni ha trainato un indotto di 150 mila lavoratori e che ha raggiunto eccellenze industriali al Nord così come a Sud del nostro Paese.
La differenza tra il combattuto decreto cosiddetto ‘Romani’ dello scorso anno e questa bozza di decreto risiede evidentemente nella qualità e nella forma dell’intervento normativo. Il primo assimilabile a un atto di ‘vandalismo normativo’ tagliava le gambe ad un settore senza neanche dettare al contempo le regole del futuro; quest’ultimo, invece, sulla scorta dei tagli e degli sprechi da eliminare, sotto l’apparente motivazione di alleggerire i rincari nei conti energetici degli italiani, sceglie una via più elegante ovvero quella di burocratizzare pesantemente l’accesso alle tariffe incentivanti attraverso una generale applicazione di bandi del Gse riferiti ai contingenti di potenza disponibile che obbligherebbe, praticamente tutti all’iscrizione a un registro ad hoc.
A ciò si aggiunga, comunque, una notevole riduzione degli incentivi nei prossimi due anni stimata fino al 50 per cento.
Nell’ambito della presente e brevissima analisi, giocano però due asserzioni apparentemente confliggenti ma nella sostanza coniugabili in una logica legiferatrice a medio-lungo termine che si proponga di sostenere un settore economico e non di fuggirne le occasioni di investimento e sviluppo:
- il connubio tra rinnovabili (tutte) e facilitazioni derivanti dal sistema di promozione non costituisce una struttura inscindibile;
- il sostegno normativo alle rinnovabili rappresenta una premessa irrinunciabile.
E in passato il legislatore si è molto avvicinato a realizzare una sintesi accettabile dei principi appena enunciati. Ad esempio, in occasione del terzo conto energia con la valorizzazione delle aree marginali o ancora con l’incentivazione delle interventi sui tetti coperti d’amianto.
La direzione era quella giusta, in attesa che tra via Cristoforo Colombo e Via XX Settembre, qualcuno ritrovi la retta via!

di Pasquale Silvestro, avvocato dello Studio Legale e Tributario Tonucci&Partners
Pubblicato da: Tonucci&Partners | aprile 26, 2012

Romania: 12 faq redatte da T&P Padova sul sistema di promozione delle Fer

Cliccando sul link di seguito riportato, si aprirà un documento in pdf contenente 12 faq selezionate tra le più richieste sul ns. blog. Buona lettura  tutti!

TP_RinnovabiliRomania_ITA_08.03.12_1

Pubblicato da: Tonucci&Partners | marzo 28, 2012

Quinto Conto Energia: non più solo voci

 

Il Ministero dell’Ambiente e sta lavorando alla bozza del Quinto Conto Energia. E’ questa una notizia atteso che fin d’oggi si erano rincorse solo voci, peraltro accompagnate da ipotesi fantasiose (da verificare) di ghost writer riconducibili al principale player dell’energy market italiano.
Secondo quanto emerso, i ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico avrebbero già individuato alcuni punti fermi della riforma che dovrebbe entrare in vigore una volta raggiunto il tetto dei 6 miliardi di costo indicativo cumulato annuo (secondo i tecnici ministeriali il 30 giugno 2012).

Quello che si teme è il taglio degli incentivi riportato nella bozza di decreto dove pare sia stato fissato il tetto massimo di spesa a 500 milioni di euro l’anno e nel periodo compreso tra il primo luglio 2012 e il 31 dicembre 2014.

Secondo alcune fonti ben informate, sarebbe prevista anche l’istituzione di un Registro, simile a quello oggi in vigore per gli impianti su tetto sopra 1 MW di potenza e quelli a terra oltre i 200 kW, per tutte le installazioni con potenza oltre i 3 kW.

Se le notizia avesse le vesti appena illustrate, anche per il Quarto Conto energia (così come per il Terzo) , la vita sarebbe molto breve. Varato infatti a maggio 2011, sarebbe dovuto terminare nel 2016).

Come sempre le ragioni che vengono palesate per giustificare il nuovo intervento normativo sono da rinvenire nell’eccessivo costo dell’attuale sistema incentivante per la collettività. D’altra parte le associazioni di settore chiedono maggiore stabilità del sistema di promozione nel medio-lungo termine.

Sembra un film già visto…lo scorso anno quando il 29 marzo venne adottato il D.lgs. n. 28/2011 e si segnò la fine del Terzo Conto Energia.

È disponibile da oggi la “Guida alla Cogenerazione ad Alto Rendimento”.
La Guida è stata redatta dal GSE allo scopo di fornire agli operatori uno strumento di supporto alla compilazione e alla presentazione delle richieste di riconoscimento CAR.
Nel documento viene fornito un quadro generale sulla Cogenerazione ad Alto Rendimento con riferimento sia alle disposizioni normative sia agli elementi utili all’individuazione dei confini dell’unità di cogenerazione e di tutte le grandezze funzionali al calcolo del risparmio di energia primaria (PES).

Si comunica che l’Autorità dell’energia elettrica e del gas, con la Delibera 54/2012/R/gas, ha approvato il Regolamento delle procedure a mercato contenente nuove disposizioni per la cessione al mercato dei servizi e delle prestazioni di stoccaggio di gas naturale a partire dall’anno di stoccaggio 2012-2013. Si segnala, pertanto, che è possibile consultare il suddetto Regolamento sul sito internet dell’AEEG (http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/12/054-12.pdf).

 

 

L’art. 65 del Decreto liberalizzazioni, che è entrato in vigore oggi, ha già scatenato le proteste degli operatori del settore.

Infatti il comma 1 della norma prevede che “per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Decreto rinnovabili)”.

Di seguito riportiamo il testo della norma:

Art. 65  Impianti fotovoltaici in ambito agricolo

1.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2.  Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

3.  Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall’articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre – a seguito dell’intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.

4.  I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 2.”

La norma suddetta sembrerebbe far salvi i diritti acquisiti. Anzi, come si può leggere nel secondo comma, gli impianti che hanno già presentato domanda di autorizzazione avranno ancora un anno di tempo per entrare in funzione e godere degli incentivi: “Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto“.

Torneremo sul tema nei prossimi giorni.

Pubblicato da: Tonucci&Partners | gennaio 25, 2012

Effetti dell’IMU su impianti eolici e fotovoltaici

L’introduzione dell’IMU rappresenta un’ennesima occasione persa dal Legislatore per dirimere in via interpretativa i dubbi concernenti la soggezione degli impianti eolici e fotovoltaici all’imposta sugli immobili.
 
Per effetto dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (c.d. “Decreto Monti”) l’applicazione dell’IMU (Imposta municipale propria) in luogo della componente immobiliare delle imposte sul reddito, delle relative addizionali nonché dell’ICI è stata anticipata, in via sperimentale, al 2012. L’imposta, dunque, è già in vigore in tutti i comuni del territorio nazionale.
 
Gli effetti della novella, in linea di principio, dovrebbero ricadere anche sugli impianti eolici e fotovoltaici accatastati nella categoria D e potrebbero, peraltro, comportare un aggravio impositivo dovuto all’innalzamento dell’aliquota d’imposta base (7,6 per mille) nonché alla rivalutazione delle rendite catastali che ora, con riguardo a tali immobili, deve essere effettuata mediante l’utilizzo di un moltiplicatore pari a 60 (precedentemente il moltiplicatore era pari a 50).
 
A questo riguardo, sarebbe stato auspicabile un intervento chiarificatore da parte del Legislatore che dirimesse le annose questioni concernenti l’assogettamento o meno all’imposta di tutti gli impianti eolici e fotovoltaici, a prescindere dalle relative dimensioni, nonché la relativa categoria di accatastamento (D/1 piuttosto che E/3 o E/9, come proposto da alcune commissioni tributarie). Tale chiarimento, sfortunatamente, non ha avuto luogo, motivo per cui ad oggi, in attesa di ulteriori sviluppi, sembrano permanere validi tutti i dubbi interpretativi e le contestazioni che hanno caratterizzato l’ICI nel recente passato.  
 
Per qualsiasi chiarimento sul tema non esitate a contattare il Dott. Andrea Venier che opera all’interno del Dipartimento di diritto Tributario dello Studio Legale Tonucci&Partners all’indirizzo mail avenier@tonucci.com 
Pubblicato da: Tonucci&Partners | gennaio 10, 2012

Fondi EU e certificati verdi in Romania

Pubblichiamo di seguito, in lingua inglese, un estratto da un commento più ampio al tema in oggetto redatto dai Colleghi del Dipartimento Energy di Bucarest. Essendo la questione molto controversa, ed avendo ricevuto diversi commenti, abbiamo ritenuto utile postare quanto di seguito riportato.

According to the relevant regulatory framework ( i.e. Law no. 220/2008 on the promotion of renewable energy sources, Order no. 42/2011 approving the Regulation on the authorization of the promoting system) the Investor may cumulate the state aid, including EU Structural Funds, with the promoting system of green certificates.

Nevertheless, in the light of art. 6 para. 7 of Law no. 220/2008 and art. 20 of Order no. 42/2011, the Romanian Energy Regulatory Authority will dispose a reduction of the number of green certificates to which the Investor would have been entitled to if he had not benefited of EU Structural Funds.

The computation of the number of green certificate to be received by the Investor will depend on (i) the amount of the EU Structural Funds granted; and (ii) the reference value of the indicators considered by the European Commission during the authorization process of the promoting system (such values to depend on the relevant renewable energy sources/ technology authorized).

Riportiamo di seguito la traduzione dell’art.9 della OUG n. 88/2011 del Governo rumeno che interviene a modificare l’articolo 6 della legge n. 220/2008 in materia di incentivazione della produzione di energia da fonte rinnovabile. 

“9. L’articolo 6 si modifica ed avrà il seguente contenuto:

Art. 6
(1) L’operatore di trasporto e sistema emette mensilmente certificati verdi ai produttori per la quantità di energia elettrica prodotta nelle centrali elettriche che utilizzano fonti rigenerabili di energia, da cui si diminuisce la quantità di energia elettrica necessaria per assicurare il loro consumo proprio tecnologico.
(2) I produttori di energia da fonti rigenerabili beneficiano di un numero di certificati verdi per l’energia elettrica prodotta e consegnata ai sensi dei provvedimenti del comma (1), come segue:
a) 3 certificati verdi per ciascun 1 MWh prodotto e consegnato, se le centrali idroelettriche sono nuove, oppure 2 certificati verdi per ciascun 1 MWh prodotto e consegnato, se le centrali idroelettriche sono ritecnologizzate, per l’energia elettrica nelle centrali idroelettriche con potenze installate di entro 10 MW;
b) un certificato verde per ciascun 2 MWh da centrali idroelettriche con una potenza installata non superiore a 10 MW, che non si inquadra nelle condizioni di cui alla lettera a);
c) due certificati verdi, entro il 2017, e un certificato verde, a decorrere dal 2018, per ciascun 1 MWh prodotto e consegnato dai produttori di energia elettrica dall’energia eolica;

d) due certificati verdi per ciascun 1 MWh prodotto e consegnato dai produttori di energia elettrica dalle fonti di cui all’art. 3 comma (1) lettere d)—g);
e) un certificato verde per ciascun 1 MWh prodotto e consegnato dai produttori di energia elettrica dalle fonti di cui all’art. 3 comma (1) lettere h) e i);
f) 6 certificati verdi per ciascun 1 MWh prodotto e consegnato dai produttori di energia elettrica dalle fonti di cui all’art. 3 comma (1) lettera c).
(3) E beneficiaria del sistema di promozione regolamentato dalla presente legge anche l’energia elettrica prodotta nelle centrali elettriche che usano fonti rigenerabili, raccordate a sistemi elettroenergetici isolati.
(4) Per l’energia elettrica prodotta in centrali/ gruppi di cogenerazione che usano le fonti rigenerabili di energia di cui all’art. 3 comma (1) lettere d)—i) e qualificata da ANRE (“Autorità Nazionale di Regolamentazione del campo dell’Energia”) come altamente efficiente si accorda in maniera straordinaria rispetto ai provvedimenti di cui al comma (2) lettere d) ed e) un certificato verde per ciascun 1 MWh prodotto e consegnato.
(5) Per l’energia elettrica prodotta in centrali elettriche che utilizzano la biomassa provenuta da culture energetiche si conferisce in maniera straordinaria rispetto ai provvedimenti di cui al comma (2) lettera d) un certificato verde per ciascun 1 MWh prodotto e consegnato.
(6) L’ANRE ha le seguenti facoltà:

a) accredita i gruppi/ le centrali elettriche che beneficiano dello schema di promozione tramite certificati verdi, a termine del Regolamento di accreditamento dei produttori di energia elettrica da fonti rigenerabili di energia per applicare lo schema di promozione;
b) elabora il quadro di regolamento per il monitoraggio dei costi/redditi di produzione dei produttori di energia elettrica da fonti rigenerabili che beneficiano dello schema di promozione tramite certificati verdi.

(7) Con eccezione dai provvedimenti dei commi (2) e (4), indifferentemente del tipo della fonte rigenerabile utilizzata, i produttori di energia elettrica beneficiano di:

a) un certificato verde per ciascun 1 MWh prodotto e consegnato dalle centrali elettriche durante il periodo di prova;

b) un numero di certificati verdi stabilito dall’ANRE tramite la riduzione del numero di certificati verdi di cui al comma (2) diminuendo il valore di riferimento dell’investimento a MW con il valore dell’aiuto ricevuto per MW e conservando il valore delle rate interne di redditività ritenute nei calcoli forniti alla Commissione Europea nell’ambito del processo di autorizzazione del sistema di promozione, se le centrali elettriche beneficiano in maniera straordinaria di uno o diversi sussidi statali.

(8) I produttori di energia elettrica da fonti rigenerabili di energia beneficiano di certificati verdi ai sensi dei provvedimenti del comma (2) in seguito al loro accreditamento da parte di ANRE in base al regolamento di cui al comma (6) lettera a) a decorrere dal mese di calendario in cui è stata emessa la decisione di accreditamento.

(9) I certificati verdi emessi dall’operatore di trasporto e sistema hanno una durata di validità di 16 mesi.

(10) Il meccanismo di riduzione del numero di certificati verdi di cui al comma (7) lettera b) è stabilito dall’ANRE tramite il regolamento di cui al comma (6) lettera a).”

Pubblicato da: Tonucci&Partners | dicembre 27, 2011

Edison diventa francese

Edf ha infatti portato a termine l’accordo con i soci italiani per il riassetto dell’azienda elettrica. Secondo un comunicato ufficiale i francesi avranno infatti il controllo del gruppo italiano.

La decisione arriva dopo un anno di trattative con i soci italiani raccolti in Delmi e guidati da A2A. Agli italiani va invece il controllo della Edipower. In base a questa intesa, Edf acquisirà il 50% di Transalpina energia controllato da Delmi, la holding dei soci italiani, a un prezzo basato su una stima del valore delle azioni Edison a 0,84 euro. Tale acquisizione «è condizionata alla conferma da parte della Consob che il prezzo dell’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria risultante non sia superiore a 0,84 euro per azione Edison». Inoltre, Delmi acquisirà il 70% di Edipower da Edf (50%) e Alpiq (20%), per «rispettivamente 600 e 200 milioni di euro». Tale prezzo, precisa la nota, «sarà uguale al prezzo pagato da Edf per le azioni Tde, aumentato di 100 milioni di euro».

 

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