Pubblicato da: Tonucci&Partners | settembre 1, 2010

L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’assoggettabilità ad Iva delle operazioni di cessione di energia da fonte rinnovabile

Con la risoluzione 88/E del 25 Agosto 2010, l’Agenzia delle Entrate, interpellata dal GSE, ha avuto modo di chiarire se sia soggetta ad Iva la operazione relativa alla erogazione della tariffa onnicomprensiva ai soggetti ammessi secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 145, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244.
La Tariffa onnicomprensiva, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, è costituita da una quota incentivante e da un corrispettivo per la vendita di energia; in sostanza, si legge nel parere, “il produttore che beneficia della tariffa onnicomprensiva non ha il diritto di vendere l’energia prodotta, quindi rinuncia a qualsiasi ulteriore corrispettivo economico”.
Secondo l’Agenzia, per quanto si componga di due quote, la richiesta effettuata dal produttore di energia da fonte rinnovabile al GSE per ottenere, in alternativa ai certificati verdi, la tariffa onnicomprensiva, realizza un atto a titolo oneroso che implica la cessione dell’energia alla rete da parte del produttore ed il pagamento di uno specifico compenso da parte del GSE.
Questa interpretazione fa ricadere tale operazione tra quelle di “(…) cessione di beni (…) effettuate (…) nell’esercizio di arti e professioni…(…)”, come previsto dall’art. 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Conseguentemente, si può affermare che essendo la tariffa onnicomprensiva erogata in relazione alla cessione di un bene (energia), la stessa, se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale o agricola ai sensi degli artt. 2135 e 2195 c.c. ovvero attività di lavoro autonomo, è assoggettabile ad Iva.
La assoggettabilità ad Iva non riguarda, comunque, il caso in cui la tariffa onnicomprensiva venga corrisposta a soggetti titolari di impianti da fonte eolica o da altre fonti (esclusa la solare) posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente oppure di impianti di potenza fino ad 1 Mw.
La risoluzione può essere consultata sul sito dell’Agenzia dell’Entrate ( http://www.agenziaentrate.gov.it).


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